Il rimborso per un volo cancellato è una tutela per tutti coloro che hanno subito un cambio di programma imprevisto nei propri piani di viaggio. In queste situazioni occorre conoscere quali sono i propri diritti per godere del rimborso per un volo cancellato e quali sono le responsabilità della compagnia aerea.

Cosa si intende per cancellazione del volo

La cancellazione del volo si verifica quando la compagnia aerea non effettua il volo programmato inizialmente. Questo imprevisto può causare notevoli disagi e frustrazione per i passeggeri, ma è importante sapere che il Regolamento UE 261/2004 prevede specifiche forme di tutela per garantire i diritti dei viaggiatori.

È essenziale comprendere immediatamente in quali circostanze si è protetti dalla normativa europea, che si applica a tutti i tipi di voli, inclusi quelli di linea, charter e low-cost, a condizione che il volo parta da un aeroporto comunitario o, nel caso in cui il volo parta da un Paese non comunitario, abbia come destinazione un aeroporto comunitario e la compagnia aerea sia di origine comunitaria.

Si sottolinea che queste regole non si applicano quindi ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione in un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie.

Chi ha diritto ad un rimborso in caso di cancellazione del volo

Al giorno d’oggi, tutte le principali compagnie di volo approfittano dell’efficienza di Internet per fornire i servizi più disparati, tra cui l’acquisto di biglietti aerei. Tuttavia, ciò non garantisce che il viaggio prenotato non possa subire spiacevoli variazioni.

Per poter beneficiare del rimborso per un volo cancellato previsto dalla normativa europea, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

  • possedere un biglietto aereo regolare, inclusi quelli emessi all’interno di programmi Frequent Flyer o di altri programmi commerciali;
  • avere una prenotazione confermata per il volo cancellato;
  • presentarsi al check-in come indicato dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico autorizzato o, in mancanza di ulteriori indicazioni, non oltre i 45 minuti precedenti all’orario di partenza.

Si ricorda che, al contrario, le seguenti categorie di passeggeri non hanno accesso alla tutela prevista dal regolamento europeo:

  • coloro che viaggiano gratis o beneficiano di tariffe ridotte che non sono disponibili direttamente o indirettamente al pubblico;
  • coloro a cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, sicurezza o a causa di documenti di viaggio non validi.

Rispettare questi requisiti è fondamentale per poter fare valere i propri diritti e ottenere un eventuale rimborso in caso di cancellazione del volo.

I diritti dei viaggiatori nel caso di un volo cancellato

Come previsto dal Regolamento n. 261/2004, le opzioni e le forme di assistenza a cui i passeggeri hanno diritto nel caso di cancellazione del volo sono:

  • rimborso del prezzo del biglietto;
  • imbarco su un volo alternativo, che deve essere individuato dalla compagnia il prima possibile;
  • imbarco su un volo alternativo in una data successiva, più adatta alle esigenze del passeggero.

In aggiunta alle opzioni menzionate, tra cui il rimborso per un volo cancellato, i passeggeri hanno diritto a ricevere assistenza dalla compagnia aerea, il che comprende la fornitura di pasti e bevande nel corso dell’attesa causata dalla cancellazione del volo, un’eventuale sistemazione in albergo e il trasferimento da e per l’aeroporto.

Volo cancellato: cosa è fondamentale ricordare

Se un volo viene cancellato, è fondamentale ricordare che la compagnia aerea è tenuta a comunicare la notizia tramite telefono, SMS o email, secondo le preferenze di contatto del passeggero. Se il viaggiatore riceve l’avviso almeno 2 settimane prima della data di partenza, ha diritto al rimborso per un volo cancellato o della parte del viaggio che ha subito l’annullamento.

Tuttavia, in questo caso, il passeggero non ha diritto ad un risarcimento aggiuntivo, poiché si presume che abbia avuto il tempo di trovare delle alternative. Infine, vi sono alcune limitazioni al risarcimento se la compagnia offre al passeggero un volo alternativo, anche a meno di 2 settimane dalla partenza.